Ingegneria Finanziaria Derivati, Opzioni e Future

Sic ! Poveri noi… (parte 2)

 

 

Proseguiamo il nostro viaggio e andiamo, oggi, alla scoperta della Centrale rischi della Banca d’Italia che, soprattutto negli imprenditori, incute tanta preoccupazione.

Preoccupazione in parte legittima e comprensibile per quanto vedremo più avanti

 
Innanzitutto cerchiamo di capire cosa è ed a cosa serve la Centrale rischi di cui si tratta.
Ad illustrarcelo è la stessa Autorità di vigilanza nelle sue “Istruzioni per gli intermediari creditizi” dove, nel preambolo si legge che: “ La Centrale dei rischi è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Attraverso il servizio centralizzato dei rischi la Banca d’Italia fornisce agli intermediari partecipanti un’informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito. L’obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio ”.
 
E fin qui nulla da dire, anzi, è appena il caso di ricordare come la tutela del risparmio ed il controllo dell’esercizio del credito siano espressamente previsti dalla nostra Carta Costituzionale ( art. 47 ).
 
La Centrale dei Rischi, quindi, censisce informazioni che le banche comunicano alla Banca d’Italia e, da questa, ricevono informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati. In buona sostanza se, per esempio, banca Intesa mi affida per € 30.000,00 è tenuta a comunicarlo alla centrale rischi della Banca d’Italia che, a sua volta, lo comunicherà a Monte dei Paschi di Siena (o un’altra banca a vostra scelta), presso cui ho un ulteriore affidamento. In particolare, sono oggetto di segnalazione i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli istituti bancari in favore di soggetti dagli stessi affidati e altre informazioni che forniscano elementi utili per la gestione del rischio di credito.
 
In ogni caso, vi è l’obbligo, da parte delle banche, di segnalare l’intera esposizione nei confronti del singolo cliente ( sia esso persona fisica o giuridica ) se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 
1) la somma dell’accordato ovvero quella dell’utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d’importo pari o superiore ad € 30.000;
2) il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall’intermediario è diimporto pari o superiore ad € 30.000;
3) il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore ad € 30.000,00;
4) l’importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore ad € 30.000;
5) il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore ad € 30.000;
6) sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;
7) la posizione del cliente è in sofferenza.
  
Per quanto riguarda i punti da 1) a 6), non vi è nulla da dire, nel senso che se, come nell’esempio fatto sopra, la banca mi affida per un importo pari o superiore ad € 30.000,00 ne fa comunicazione alla centrale rischi in maniera automatica e, ed è bene sottolinearlo, tale comunicazione non costituisce alcun pregiudizio.
 
Anche il punto 6) è di facile interpretazione, nel senso che il credito è in perdita quando non è più recuperabile e, ovviamente, questa sì che diventa una informazione pregiudizievole ma che si concretizza quando, purtroppo, chi è stato segnalato non ha più nulla da perdere.
Diverso, e molto più complesso, invece, è il caso previsto al n. 7) dove, non essendo fissato alcun importo, e non essendoci parametri oggettivi, la relativa segnalazione è a discrezione della banca la quale, appunto, è tenuta a segnalare la posizione in sofferenza.
 
Ma quand’è che la posizione del cliente è in sofferenza? E qual è il corretto significato da attribuire al termine sofferenza?
 
Per la risposta dovete pazientare un attimo perché vorrei prima riportarvi il primo ed il secondo comma dell’art. 5, cap. 1, delle già citate Istruzioni della Banca d’Italia, secondo cui: 
“Il corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti.
Ciò considerato e avute altresì presenti le conseguenze, anche di ordine giuridico, che possono derivare da una erronea registrazione dei dati, gli intermediari sono tenuti a una puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio e al rispetto dei termini segnaletici”.
Fatta questa breve ma necessaria premessa, vi dico subito che la risposta all’anzidetto quesito non sarò io a darvela ma vi sarà data da alcune massime di sentenze che di seguito vi cito.
E questo non certo per voler fare a tutti i costi l’avvocato, ma perché chi ritiene di essere stato illegittimamente segnalato, o chi teme che ciò possa avvenire nell’immediato, è bene che si renda conto con i propri occhi cosa dicono a riguardo i nostri tribunali presso cui è necessario rivolgersi, con procedimento di urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., per ottenere la immediata, se dovuta, cancellazione della illegittima segnalazione di posizione a sofferenza.
 
Partiamo con il Tribunale di Milano: Il mero ritardo nel pagamento o la contestazione del credito non costituiscono cause legittime di segnalazione alla Centrale dei rischi presso la Banca d’Italia”;
Tribunale di Alessandria: Il perseguimento dell’interesse generale, sotteso alla disciplina della Centrale dei rischi della Banca d’Italia, può ritenersi conseguito solo se gli intermediari utilizzano il potere di segnalazione nel rispetto delle regole dettate dalla normativa di riferimento, prima ancora che dei principi generali in tema di correttezza e buona fede; in tal senso il presupposto per la segnalazione risiede nell’incapacità del debitore di far fronte con mezzi normali alle obbligazioni assunte, con l’esclusione di ogni automatismo tra inadempimento e segnalazione. Il tribunale può esaminare il corretto utilizzo del potere di segnalazione, dichiarandone l’illegittimità laddove vi sia stato dello stesso un utilizzo erroneo e concedendo lo strumento cautelare, richiesto ex art. 700 c.p.c. al fine di fare cessare la segnalazione stessa”;
Tribunale di Bologna:La segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, effettuata da una banca a carico di un’impresa cliente, in tanto può ritenersi legittima in quanto la difficoltà del cliente, senza assumere i toni della cronica e irreversibile situazione di inadempienza o insolvenza, si riveli connotata da caratteristiche di oggettività tali da incidere sulla possibilità di ricupero del credito da parte della banca. La segnalazione predetta non può pertanto ritenersi operata in conformità alle norme che la disciplinano allorchè la banca non abbia operato alcuna valutazione in ordine alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e si sia limitata a prendere atto del mancato pagamento di alcuni ratei di canone di leasing”;
Tribunale di Bari:La banca è tenuta a segnalare alla Centrale Rischi della Banca d’Italia non qualsiasi inadempimento del debitore, ma soltanto quegli inadempimenti che, a seguito di approfondita, evidenziata e motivata istruttoria, risultino espressione di uno stato di insolvenza, ovvero di oggettiva impossibilità di adempiere”;
Tribunale di Palermo: Per poter segnalare alla Centrale Rischi della Banca d’Italia una posizione debitoria di un cliente in quanto definibile “in sofferenza”, la banca è tenuta ad accertare, secondo l’ordinaria diligenza, le ragioni dell’inadempimento ed in particolare se esso è legato ad una complessiva difficoltà economico – finanziaria (in virtù del suddetto principio, nella specie è stato ordinato in via d’urgenza alla banca di revocare la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia di una posizione debitoria, effettuata senza aver svolto alcuna indagine sul debitore e non risultando comunque l’esistenza di una situazione di difficoltà economica)”.
 
Come risulta evidente da quanto sopra riportato, da nord a sud la morale è sempre quella, e cioè che le banche non possono effettuare segnalazioni a sofferenza se vi è un mero ritardo nel rimborso di un debito, se il credito vantato è fondatamente contestato dal cliente e non sia stata effettuata una approfondita e diligente istruttoria della complessiva posizione economico finanziaria del cliente.
Tanto per essere più chiari, la segnalazione è illegittima se, ad esempio, è stata effettuata perché il cliente, che magari ha una solida posizione economica, ha contestato la validità di un contratto di swap e, in virtù di ciò, si è rifiutato di pagare la relativa rata di rimborso.
Ma, e continuando con l’esempio di cui sopra, anche in mancanza di una contestazione del contratto di swap, il ritardo nel pagamento di una o più rate, se non è dovuto ad una crisi di impresa, che la banca deve provvedere ad accertare con proprie indagini, ad esempio scambiando informazioni con le altre banche presso cui il medesimo soggetto risulta affidato o analizzando i bilanci dello stesso da cui risultino forti perdite con oggettive difficoltà di recupero a breve, non può costituire una legittima segnalazione in sofferenza.
Le conseguenze di una illegittima segnalazione in sofferenza, infatti, sono di estrema gravità e, a volte, possono divenire irreversibili.
 
Come abbiamo già detto, una volta che la Centrale Rischi riceve da una determinata banca l’informazione di una posizione in sofferenza nei confronti di un cliente, questa informazione viene “girata”, dalla Banca d’Italia, a tutti gli istituti di credito, in particolar modo a quelli in cui il medesimo cliente è ulteriormente affidato.
Questo significa non solo non avere più la possibilità di avere accesso al credito, ma significa anche vedersi revocare, come un effetto domino, gli affidamenti in essere. Immaginate cosa significherebbe tutto questo in tempi di “magra” come quelli attuali.
L’illegittima segnalazione, inoltre, va a ledere e pregiudicare la reputazione economica dell’imprenditore, la sua reputazione commerciale ed anche il suo diritto all’immagine.
Per ragioni di completezza, inoltre, non posso esimermi dal riferivi che, secondo alcuni autori, una illegittima segnalazione di sofferenza, non solo danneggia il singolo imprenditore, ma va anche ad alterare il regime della libera concorrenza poiché l’impossibilità di accedere al credito da parte di un’impresa avvantaggia automaticamente le altre che operano nel medesimo settore.
 
Va da sé che l’istituto di credito riconosciuto responsabile di aver effettuato una illegittima segnalazione di sofferenza, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni che dalla medesima segnalazione saranno derivati al soggetto illecitamente segnalato.
 
In conclusione, e proprio per le gravi conseguenze che derivano da una illegittima segnalazione, mi permetto sommessamente di suggerire, ai nostri istituti di credito che, lo si voglia o no, sono fondamentali per lo sviluppo economico, di porre bene in evidenza, nelle stanze degli addetti alle segnalazioni alla Centrale dei rischi, i prime due commi dell’art. 5, cap. 1, che abbiamo sopra riportato, magari invertendo l’ordine, cioè con il secondo comma in testa.
 
Che altro dire se non che … vi aspetto numerosi sempre qui!
Tra i Lupi e gli Agnelli.
 
Eligio Turi