Ingegneria Finanziaria Derivati, Opzioni e Future

Burocratese addio?

 

 

 

 

Partiamo da molto lontano

 
Dopo l’anno mille, scampata la minaccia apocalittica, il risveglio della cultura, la nascita delle università e il proliferare di una nuova classe di pubblici amministratori, riportò in auge la lingua di Cicerone, a discapito, però, del volgare che, appunto, significa lingua del volgo, nel senso di lingua parlata e compresa dalla gente.

Ebbene, proprio in quel periodo di rinascita, Alberto de Morra che, prima di diventare Papa nel 1187 con il nome di Gregorio VIII, era stato maestro di studio dell’Università di Bologna e Cancelliere della Chiesa Romana, scriveva un trattato che ben presto sarebbe diventato un ‘best seller’e avrebbe fatto testo nei secoli a venire e fino ai giorni nostri.
Il volume, intitolato ‘Forma dictandi, era destinato ad insegnare la tecnica di redazione di un qualsiasi componimento scritto, o dictamen, tra cui, in particolare, gli atti rivolti alle cancellerie curiali, ai tribunali, alle autorità in genere, perciò atti scritti non solo in latino ma anche in uno stile particolarmente retorico e ridondante.
L’opera, quindi, fu presto adottata non solo dai funzionari ecclesiastici ma anche da quelli delle amministrazioni laiche, imperiali o comunali che fossero. In tal modo il linguaggio ufficiale, quello delle autorità, cominciò a diventare di difficile comprensione alla gente comune.
 
Tutto ciò per dirvi che il burocratese, l’oscuro linguaggio delle istituzioni pubbliche e private, ha radici che affondano molto lontano nel tempo e quindi di difficile estirpazione.
E’, tuttavia, obiettivo del linguaggio del potere rendere volutamente incomprensibile una frase o un concetto, senza che la controparte possa opporre eccezioni e significa avere autorità: fare infondati riferimenti a leggi (come ad esempio avviene oggi con la legge sulla privacy che viene maldestramente citata anche quando si chiede che ora è) o ad astrusi commi e sub commi, oppure rinviare agli usi di piazza, significa mancare di trasparenza e avere la possibilità di raggirare sempre e comunque il malcapitato; non spiegare come saranno calcolate le commissioni di massimo scoperto, significa impedire al cliente di poter fare agevoli confronti con chi potrebbe offrirgli condizioni migliori …
 
Ma che “c’azzecca”, vi domanderete, tutta questa pappardella con la consapevolezza finanziaria?
Presto detto! Sembra che finalmente stia per iniziare una nuova era nei rapporti tra banche e clienti, grazie alla Banca d’Italia. Questa, infatti, si è posta il problema di rendere chiaro il linguaggio delle banche, e degli intermediari finanziari in genere, nei confronti della clientela ed il 29/07/2009 ha emanato proprie Disposizioni in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti ( pubblicate in G.U. 230 del 10/09/2009 supp. ord. N. 170 ) entrate in vigore a fine settembre e a cui gli intermediari dovranno adeguarsi entro il 31/12/2009.
Ma, aggiungo io, era proprio necessario che intervenisse la Banca d’Italia, con un proprio atto ufficiale, ad obbligare la banche a parlar chiaro con i clienti?
 
Era necessario che fosse la Banca d’Italia a ricordare agli intermediari che il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e di reputazione e concorre alla sana e prudente gestione dell’intermediario? Sembra proprio di sì perché, forse – da sé – gli intermediari non ci sarebbero mai arrivati.
Al fine di raggiungere l’obbiettivo per cui sono state emanate le Disposizioni descrivono, in maniera dettagliata, oltre ad alcuni diritti dei clienti, che analizzeremo in seguito in altri contributi, anche i criteri che gli intermediari sono obbligati a seguire nella redazione degli atti rivolti alla clientela medesima. Tra questi vi è l’obbligo di redigere i documenti con modalità che garantiscano la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni e quindi, criteri che assicurino elevati livelli di leggibilità (ovvero, niente più caratteri da leggere al microscopio), semplicità sintattica e chiarezza lessicale, con spiegazione – in linguaggio chiaro e semplice – dei termini tecnici più importanti e delle sigle o abbreviazioni utilizzate
( TAN, TAEG, TEG, ora anche ISC, ecc. ).
Non solo ma, Bankitalia, per facilitare agli intermediari la comprensione delle disposizioni emanate, qualora dovessero risultar loro di difficile comprensione, le ha corredate di un allegato con pratici esempi, che mi sembra opportuno riportarvi e che potrete comodamente consultare per intero, se siete proprio curiosi, al seguente indirizzo web: http://www.bancaditalia.it
 
 
 
 
‘GUIDA ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPARENZA’
 
I criteri di impaginazione e le scelte tipografiche assicurano elevati livelli di leggibilità.
 
Impiegare i diversi stili del carattere (grassetto, corsivo, sottolineato, maiuscolo,
maiuscoletto) per dare evidenza alle informazioni e segnalarne le priorità per il cliente.
Adottare gli stili con coerenza in tutti i documenti rivolti al pubblico.
– Evidenziare parole e frasi all’interno del testo con precisione ma con parsimonia, per non
disorientare il lettore con un eccesso di segnali testuali. Scegliere parole significative, che
danno indicazioni chiare sul contenuto.
ESEMPIO
non
“Il cliente ha diritto ad avere a disposizione e portare con sé il Foglio Informativo.”
ma
“Il cliente ha diritto ad avere e portare con sé il Foglio Informativo.”
– Non scrivere le informazioni importanti in corpo troppo piccolo.
– Dove è opportuno, preferire alla forma discorsiva elenchi puntati e tabelle, che agevolano
il confronto
– Elaborare titoli e sottotitoli precisi, che informano sul contenuto del testo che segue.
ESEMPI
non “Avviso al pubblico” ma “Principali diritti del cliente”
non “Premessa” ma “Che cos’è un conto corrente?”
non “Comunicazioni” ma “Come comunicare con la banca”
 
 
– Preferire la forma attiva a quella passiva.
ESEMPIO
non
“L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura periodica prevista contrattualmente, sarà
effettuato dalla banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura.”
ma
“La banca invia gli estratti conto entro 30 giorni da ogni data di chiusura prevista dal
contratto.”
– Dove è possibile, preferire parole ed espressioni d’uso comune.
ESEMPI
“Firmare” invece di “sottoscrivere”.
“Portare con sé” invece di “asportare”.
“Questo documento” invece di “il presente documento”.
“Potere” invece di “avere la facoltà di”.
“In anticipo” o “prima della scadenza” invece di “in via anticipata”.
– Preferire i verbi semplici alle locuzioni verbali.
ESEMPI
“firmare” invece di “apporre la firma”
“pagare” invece di “provvedere al pagamento”
Ecc.
 
Chissà come andrà, chissà se le banche saranno capaci di parlare veramente il “volgare” così da rendere consapevole il cliente delle proprie scelte. Staremo a vedere. Sappiate però che la Banca d’Italia, in caso di inosservanza delle proprie Disposizioni, può irrogare all’intermediario inadempiente sanzioni amministrative.
Quindi se l’1/01/2010 (magari non proprio il primo giorno dell’anno, che in genere si ha altro da fare … ) recandovi in banca, vi dovessero sottoporre un documento così scritto: “… l’apposizione della sottoscrizione sul presente modulo obbliga il sottoscrittore ad ottemperare, nei confronti dell’Istituto erogante …”, potrete segnalarlo alla Banca d’Italia, o, se preferite, potrete anche segnalarlo a noi che provvederemo a girarglielo.
 
A presto!
 
Eligio Turi