Ben ritrovati cari amici e, come anticipato la volta scorsa, in cui abbiamo trattato dell’Arbitro Bancario Finanziario, continueremo nella nostra analisi dei sistemi disponibili per comporre eventuali controversie con il nostro intermediario, occupandoci, oggi, del Conciliatore Bancario.
In realtà il Conciliatore non è, come potrebbe far presumere il nome, una persona fisica ma un’associazione formata da banche, intermediari finanziari, Poste Italiane ( per il servizio bancoposta ), oltre che società finanziarie e di credito al consumo, con sede in Roma alla via delle Botteghe Oscura n. 54.
L’associazione, che come si direbbe oggi è un sistema ADR ossia Alternative Dispute Resolution ( risoluzione alternativa delle controversie ) ha lo scopo di risolvere le controversie tra i propri associati e loro clientela, senza ricorrere, appunto, e per questo è alternativa, alla magistratura.
Al tal fine, in seno al Conciliatore Bancario, sono disponibili tre servizi :
1) l’Ombudsman o Giurì Bancario
2) l’Arbitro bancario
3) la Conciliazione
Ognuno di questi servizi ha costi e caratteristiche proprie che esamineremo nello specifico partendo dall’Ombudsman.
1) L’Ombudsman, infatti, è stato il primo organismo ADR ad essere istituito, nel 1993, dalla sola Associazione Bancaria Italiana, quindi ancor prima dello stesso Conciliatore Bancario, che, invece, è di recente istituzione.
L’Ombudsman è una parola di origine svedese che letteralmente significa “uomo che funge da tramite”, nel paese d’origine, infatti, l’ombudsman può essere equiparato al nostro difensore civico.
Fatta questa breve premessa, diciamo subito che il Giurì è un organismo collegiale, composto da cinque membri, competente a dirimere le controversie aventi ad oggetto le attività di investimento, controversie che, come abbiamo visto la volta scorsa, sono invece escluse dalla competenza dell’ABF, essendo, quest’ultimo, competente, invece, per le contestazioni riguardanti le operazioni e i servizi bancari e finanziari.
E’ importante sottolineare questa distinzione perché ricorrere, ad esempio, al Giurì per una controversia riguardante materie che siano, invece, di competenza dell’ABF, comporterebbe una dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso, con conseguente, inutile, perdita di tempo.
Come per l’ABF, anche per ricorrere al Giurì è necessario avere preventivamente esperito il procedimento di reclamo con il proprio intermediario e, solo nel caso di mancanza di risposta o di risposta insoddisfacente, possiamo scrivere all’Ombudsman, presso il Conciliatore Bancario, allegando, al ricorso, non solo la documentazione a sostegno delle nostre tesi, ma anche quella che dimostra l’esperimento della procedura di reclamo all’intermediario. Nel caso in cui ciò non dovesse risultare, sarà il Giurì a girare il ricorso all’intermediario, così instaurando, al nostro posto, la procedura del reclamo e, alla scadenza dei rispettivi termini, sempre che non vi sia stata risposta o che questa non ci soddisfi, possiamo espressamente richiedere, all’Ombudsman, che si pronunci sul ricorso già presentato.
La decisione, poi, verrà resa nel termine di 90 giorni dalla richiesta di intervento.
Il ricorso all’Ombudsman è completamente gratuito, salvo le spese di spedizione.
Per concludere, è bene sapere, inoltre, che le decisioni del giurì non costituiscono titolo esecutivo, non sono, cioè, equiparabili ad una sentenza, anche se sono previste sanzioni per l’intermediario che non vi adempia in caso di decisione a lui sfavorevole, e che, anche a procedimento concluso, si è sempre liberi di poter ricorre alla magistratura ordinaria.
Che dire dell’Ombudsman,- a parte il nome impronunciabile, per noi italiani, ecco il motivo per cui in seguito è stata aggiunta la dizione giurì -, che certamente è rapido e anche gratuito, e con l’ultimo regolamento approvato, che prevede all’interno del collegio giudicante anche due rappresentanti delle associazioni della clientela bancaria, dovrebbe offrire quelle necessarie garanzie di imparzialità che, invece, non erano presenti con la vecchia regolamentazione in base alla quale tutti i componenti del collegio erano, in sostanza, rappresentanti del mondo bancario, e questo determinava, ovviamente, uno sbilanciamento delle decisioni in favore delle banche.
2) Passiamo ora ed esaminare l’Arbitrato, che, come per il giurì e l’ABF, prevede una procedura finalizzata a giudicare, cioè a stabilire chi ha torto e chi ha ragione ed in che misure
A differenza, però, del giurì, che decide solo sulla base della documentazione ricevuta, senza l’intervento delle parti, dinanzi all’arbitro, invece, si svolgono delle vere e proprie udienze con il necessario intervento delle parti medesime o dei loro avvocati.
L’arbitrato, che deve concludersi entro 240 giorni, termina con il c.d. lodo arbitrale che, omologato dal competente tribunale può divenire titolo esecutivo.
Il procedimento arbitrale può svolgersi dinanzi ad un unico arbitro o, a scelta delle parti, dinanzi ad un collegio arbitrale composto da tre persone.
A differenza dell’ABF e dell’Ombudsman, l’arbitrato ha dei costi, che sono diversi a seconda che si svolga con un unico arbitro o con un collegio arbitrale e che variano anche in relazione al valore della controversia.
Per esempio, per un arbitrato di valore tra € 50.000 ed € 100.000, sono previste spese amministrative per € 1.000, onorari per l’arbitro unico tra € 2.500 ed € 4.500 ed onorari per il collegio arbitrale tra € 6.000 ed € 12.000.
Per adire questa procedura è necessario scrivere alla camera arbitrale presso il Conciliatore Bancario, inviando l’apposita domanda contenente l’esposizione dei fatti controversi, la relativa documentazione e l’invito rivolto alla controparte a voler aderire all’arbitrato, invito che a quest’ultima sarà girato dalla camera arbitrale con un termine per l’accettazione.
L’invito, invece, non è necessario se la clausola arbitrale sia stata espressamente pattuita al momento della conclusione del contratto.
La procedura arbitrale presenta certamente dei vantaggi sia per quanto riguarda la sua durata sia, per le garanzie di difesa che offre, abbiamo visto, infatti che si svolge con la presenza delle parti, ed è da consigliare per le questioni più complesse e di un certo valore, possibilmente con l’assistenza di un avvocato.
3) Occupiamoci, infine, della Conciliazione, che presenta una procedura più semplice.
Per la conciliazione, infatti, non è previsto il preventivo esperimento del reclamo al proprio intermediario, anche se, a mio parere, soprattutto in caso di errori macroscopici della banca è consigliabile farlo perché potrebbe anche essere accolto.
Inoltre, il conciliatore, detto anche paciere, è una persona esperta la cui funzione non è quella di giudicare quale tra le parti ha torto o ragione, ma di guidare, invece, le stesse parti a raggiungere un accordo che sia soddisfacente per entrambe.
Anche in questo caso ne va fatta richiesta al Conciliatore Bancario il quale rivolgerà l’invito ad aderire all’intermediario e, una volta ricevuto l’assenso di questi, sarà sua cura segnalare alle controparti il nominativo del conciliatore presente nelle immediate vicinanze del luogo di residenza del richiedente o, comunque, di quello scelto di comune accordo dalle parti.
Il termine previsto per completare la procedura è di 60 giorni dalla prima riunione svoltasi tra le parti ed il conciliatore.
Se le parti, a seguito della procedura, che può richiedere una o più riunioni, raggiungono un accordo, questo viene formalizzato per iscritto ed il relativo verbale, previa omologazione del tribunale, diviene titolo esecutivo a tutti gli effetti.
Anche la conciliazione non è gratuita e il suo costo varia in relazione al valore della controversi. Per esempio, per una controversia che abbia un valore fino ad € 5.000 il suo costo è di € 200, da € 5.001 ad € 10.000 il costo è di € 300 ecc.
La conciliazione, quindi, può esser utile per controversie di piccolo importo, o per quelle di valore più grande in cui, pur ritenendo di aver completamente ragione, si sia disposti a fare delle rinunce pur di definire subito la vertenza.
Da questa sommaria descrizione ci possiamo rendere conto di come di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie ce ne siano per tutti i gusti, per tutte le esigenze e per tutte le tasche.
Rimandiamo al prossimo contributo, invece, la descrizione di quella che attualmente è la normale risoluzione delle controversie, ossia la “classica” causa dinanzi la magistratura ordinaria.
Vi lascio, per concludere, il link del conciliatore bancario per chi vuole saperne di più:
A presto!
Eligio Turi



