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Sic ! Poveri noi… (parte 3)

 

 

Il nostro viaggio nei Sistemi di Informazione Creditizia termina oggi con la scoperta della CAI, acronimo di Centrale d’Allarme Interbancaria, la quale altro non è che l’archivio informatizzato, istituito presso la Banca d’Italia, verso cui affluiscono i dati relativi all’illegittimo utilizzo di assegni e carte di pagamento.

Fatta questa premessa, passiamo ad illustrare a che scopo la CAI è stata istituita, per capirne meglio il funzionamento.
Nelle transazioni commerciali, specie in quelle di un certo rilievo economico, è normale utilizzare l’assegno come mezzo di pagamento anziché il contante che, oltre che scomodo da trasportare, non sarebbe certamente sicuro, con i tempi che corrono, andarsene in giro con le tasche piene di quattrini. E’ ovvio però, che per ottemperare appieno alla sua funzione di mezzo di pagamento, in sostituzione del contante, l’assegno deve godere di pubblica fiducia, è necessario, cioè, che chi lo riceve in contropartita abbia la certezza di poterlo incassare senza spiacevoli sorprese. Pertanto, dimostratasi inefficace la tutela penale nei confronti dell’emissione illecita di assegni, si consideri che fino agli anni novanta l’emissione di assegni c.d. a vuoto, ossia emessi senza autorizzazione o senza provvista, costituiva reato, e per ridurre il carico di lavoro gravante sugli uffici giudiziari, fu decisa una riforma della materia. La riforma ha comportato la depenalizzazione dei reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista che sono stati trasformati in illeciti amministrativi.
 
Vediamo, quindi, cosa avviene, in concreto, quando un assegno illecitamente emesso perviene all’istituto trattario, quello, cioè, che deve pagarlo.
 
Innanzi tutto bisogna distinguere il caso di assegno emesso senza autorizzazione da quello di assegno emesso senza provvista. L’ipotesi di assegno emesso senza autorizzazione ricorre quando, ad esempio, il relativo conto corrente è stato chiuso precedentemente all’emissione, oppure il titolo è stato revocato prima dell’emissione ecc. L’ipotesi di emissione di assegno senza provvista, molto più semplice e frequente, si realizza, invece, quando presso la banca trattaria non vi sono fondi sufficienti per pagare l’assegno messo all’incasso. Quando un assegno emesso senza autorizzazione giunge alla banca trattaria, questa, entro venti giorni dalla presentazione del titolo, iscrive il nominativo del traente presso la CAI. Dal momento dell’iscrizione in CAI scatta, a carico del soggetto iscritto, la c.d. revoca di sistema, la quale revoca di sistema è il fulcro di tutta la riforma. La revoca di sistema comporta, per il soggetto iscritto in CAI, la revoca, per sei mesi di tutte le autorizzazioni ad emettere assegni, bancari e postali, il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno con banche ed uffici postali, e l’obbligo, di restituire, ai rispettivi istituti di credito, tutti i libretti di assegno in proprio possesso. Con la revoca di sistema, quindi, al soggetto revocato è inibita non solo la possibilità di stipulare nuove convenzioni d’assegno con istituti di credito diversi da quello su cui è stato tratto l’assegno illecitamente emesso, cosa che non poteva avvenire con il precedente sistema sanzionatorio, ma qualora il medesimo soggetto fosse correntista presso più istituti di credito, con relativi carnet di assegni, dal momento in cui viene iscritto in CAI e scatta la revoca di sistema, anche gli stessi istituti di credito sono obbligati a revocargli l’autorizzazione ad emettere assegni, con conseguente richiesta di restituzione dei carnet in suo possesso. Ovviamente tutto ciò è reso possibile dall’informatizzazione dei sistemi, che consente a tutte le filiali di tutti gli istituti di credito e a tutti gli uffici postali, di conoscere, in tempo reale, la posizione dei propri correntisti che siano anche abilitati all’emissione di assegni.
 
Per far si, poi, che tali norme vengano rispettate, sono state previste sanzioni sia per le banche che omettano di revocare il proprio cliente o di richiedergli la restituzione del carnet, che sanzioni accessorie per il cliente medesimo che, revocato, non solo non restituisca i libretti di assegni in suo possesso, ma continui ad emettere assegni illecitamente. Non solo, ma nel caso in cui lo stesso soggetto non ottemperi alle sanzioni amministrative accessorie, che gli siano state irrogate del prefetto, diviene penalmente sanzionabile, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quindi, l’emissione di assegno senza autorizzazione comporta l’iscrizione in CAI, con la conseguente revoca di sistema e la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 ad € 6.197,48, se, invece, l’importo dell’assegno emesso senza autorizzazione è superiore ad  € 10.329,13, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata negli importi anzidetti.
In caso di emissione di assegno senza provvista, invece, non solo le sanzioni accessorie sono di importo inferiore a quelle viste per l’emissione di assegno senza autorizzazione, per la precisione gli importi dei massimi e dei minimi sono rispettivamente ridotti del 50%, ma possono essere evitate così come può essere evitata l’iscrizione in CAI se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo ( che lo ricordiamo è di otto giorni per gli assegni emessi su piazza e di quindici giorni per quelli fuori piazza ) effettua il pagamento dell’importo facciale del titolo, di una penale pari al 10% dell’anzidetto importo, degli interessi e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. A tal fine è la stessa banca trattaria che, constata la mancanza di fondi per il pagamento dell’assegno pervenuto all’incasso, entro il decimo giorno dalla presentazione del titolo, deve comunicare all’emittente, presso il domicilio eletto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che per evitare l’iscrizione in CAI e le conseguenti sanzioni accessorie, dovrà provvedere al pagamento dell’assegno, con relativa penale e spese accessorie, entro il termine di sessanta giorni. Nel caso in cui, nell’anzidetto termine, il traente non fornisca prova certa di avere adempiuto a quanto prescrittogli, il suo nominativo verrà iscritto in CAI con tutte le relative conseguenze.
 
E’ bene precisare, inoltre, che, al contrario di quanto molti ritengono, il pagamento della somma portata dall’assegno, e delle relative spese accessorie, nei sessanta giorni di tempo, se è vero che impedisce l’iscrizione nella CAI, non impedisce l’iscrizione nel bollettino dei protesti. Protesto e CAI, infatti, assolvono a fini diversi con diversi meccanismi di funzionamento. E’ importante sottolineare, poi, che solo in caso di assegno senza provvista è possibile evitare l’iscrizione in CAI, nel caso, invece, di emissione di assegno senza autorizzazione l’iscrizione è automatica e non sono possibili sanatorie.
 
Inoltre, la sanzioni accessorie non si limitano all’irrogazione di una pena pecuniaria, ma nei casi più gravi, e cioè quando l’importo dell’assegno, o di più assegni emessi in tempi ravvicinati, è superiore ad € 51.645 o risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, abbia più di una volta emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista, vi è l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
 
a) interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale;
b) interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 
    imprese;
c) incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
 
Da quanto su esposto si intuisce come la disciplina della CAI sia abbastanza complessa, ed in questa sede ci siamo limitati ad illustrarne il funzionamento in linea di massima.
 
Prima di lasciarci, però, tengo a dirvi che, benché titolare del trattamento dei dati presenti in CAI sia la Banca d’Italia, chi di fatto ne gestisce l’archivio, su concessione ricevutane dalla medesima Banca centrale della Repubblica italiana (www.bancaditalia.it/sispaga/servpag/cai/info_norma/disciplina/concessione.pdf ) è la Sia – Ced Borsa S.p.A., ed al seguente indirizzo: http://gbdpublx.sia.it/caipub/caiserv/FormInformativo1.jsp, inserendo gli estremi di un assegno, possiamo sapere se lo stesso sia stato soggetto a revoca oppure ne sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
 
… è l’informatizzazione, appunto!!
 
Eligio Turi