Ingegneria Finanziaria Derivati, Opzioni e Future

Sic ! Poveri noi…

 

 

… Incominciamo oggi il nostro viaggio, o forse sarebbe meglio dire la nostra odissea, tra quelle che sono le banche (loro c’entrano sempre) dati SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie ), conosciute anche con il nome di ‘centrali rischi’ …

Il termine odissea non è stato utilizzato a caso, infatti, banche dati di questo tipo ne esistono di pubbliche e private: abbiamo la Crif e la Cric, la Ctc e la Cai, ecc., oltre che il Bollettino protesti delle Camere di Commercio, che altro non è che una banca dati con il nominativo dei cattivi pagatori.

Benché il loro funzionamento e la loro regolamentazione siano differenti, scopo comune a tutte è, principalmente, quello della tutela e della salvaguardia del credito, limitando i rischi che potrebbero derivare da una indiscriminata concessione dello stesso.

Sappiamo, infatti, che una delle cause dell’attuale crisi finanziaria è derivata proprio da una allegra gestione dell’erogazione del credito da parte di banche e finanziarie o, come sarebbe meglio dire, i dati negativi dei richiedenti il credito, venivano utilizzati da banche e finanziare per vendere, agli stessi richiedenti, mutui ad interessi più alti.

Nel loro funzionamento normale, invece, le SIC dovrebbero dare all’ente finanziatore quella che è l’esposizione creditizia complessiva del richiedente, per evitare che si indebiti ulteriormente, oltre che per valutare la sua affidabilità e reputazione finanziaria.

E fin qui nulla di male. I problemi, invece, sorgono (ed ecco perché questo argomento ha suscitato il nostro interesse) dal fatto che le centrali rischi trattano milioni di dati e, su tali cifre, l’errore è sempre dietro l’angolo. E’ chiaro che un’erronea segnalazione come cattivo pagatore nei confronti di chi, al contrario, è sempre puntuale nel rimborso delle rate dei finanziamenti ottenuti, produce un danno nei confronti del medesimo.

Il danno, che tecnicamente viene definito non patrimoniale in quanto non attiene al patrimonio della persona ma piuttosto alla lesione dei diritti della personalità dell’individuo (nello specifico al diritto alla reputazione) obbliga chi ha commesso l’errore ad un risarcimento che, attualmente, dalla maggior parte dei Tribunali è quantificato in una somma superiore agli € 10.000,00.

Di solito si viene a conoscenza di queste situazioni quando viene negata una nuova richiesta di credito ed in questo caso la banca è obbligata a dire perché la richiesta viene rifiutata: qualora il rifiuto dipenda da una segnalazione negativa, deve essere anche comunicato dove la segnalazione negativa è presente e ad opera di chi è stata effettuata. Altro caso in cui si può venire a conoscenza di tali situazioni è facendo espressa richiesta ad una centrale rischi di comunicare se presso i propri archivi sono presenti i dati della persona interessata.

Come già detto, vi sono diverse tipologie di centrali rischi che gli enti creditizi consultano per la erogazione del credito. Per importi non superiori ad € 31.246,00, oltre alla consultazione del bollettino protesti, vengono interrogate le SIC private. In Italia le principali sono la Crif (Centrale rischi finanziari), la Ctc (Consorzio tutela credito) e la Experian. Iniziamo subito col dire che per l’anzidetta finalità di tutela del credito, per poter richiedere un finanziamento è necessario prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Inoltre, mentre Crif ed Experian censiscono tutte le richieste di finanziamento, oltre che l’andamento dei rimborsi relativi ai finanziamenti erogati, Ctc censisce solo segnalazioni negative, ossia segnalazioni relative a mancati o ritardati pagamenti.

Vediamo, ora, in che modo questi dati debbono essere trattati, posto che la materia è regolamentata dal “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, approvato con provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, e pubblicato in G.U.n. 300 del 23 dicembre 2004 ed in vigore dal gennaio 2005:

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

richieste di finanziamento

6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa

morosità di due rate o di due mesi poi sanate

12 mesi dalla regolarizzazione

ritardi superiori sanati anche su transazione

24 mesi dalla regolarizzazione

eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)

rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)

36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati.

E’ importante specificare, per non cadere nelle grinfie di chi promette facili cancellazioni,  che non è possibile ottenere modifiche o cancellazioni dei propri dati, se non in conformità con quanto esposto nella tabella di cui sopra e, comunque, i siti web delle SIC contengono sempre una sezione dedicata ai consumatori in cui sono spiegate in maniera chiara e comprensibile le modalità di accesso ai propri dati.

Inoltre, poiché in caso di mancato rimborso totale o parziale del finanziamento ottenuto, il credito viene ceduto ad una società di recupero, è bene sapere che,  una volta regolarizzata la posizione con la società di recupero, questa deve fornire sia la documentazione relativa alla cessione del credito stesso che una dichiarazione liberatoria. Solo così sarà possibile ottenere la modifica dei dati nei tempi previsti nella tabella di cui sopra.

Già! Ma la nostra odissea non finisce qui. E la prossima volta ci occuperemo delle centrali rischi pubbliche.

Eligio Turi